Statuto

Art. 1

Denominazione e sede E’ costituita una Associazione di promozione sociale denominata “Gruppo Corale e Strumentale Laura Benizzi” , operante nel settore culturale, ai sensi della legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli Art.36 e seguenti del Codice Civile. La sede dell’Associazione è in Rimini Via del Terrapieno n. 11 . La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 2

Scopi e finalità L’Associazione, retta dai principi della mutualità e della democraticità e senza intenti speculativi, ha lo scopo principale di svolgere attività a favore di associati nonché di terzi, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale la promozione e la diffusione della cultura musicale sia in Italia che all’estero senza nessun confine di carattere e di gusto. L’Associazione, per raggiungere detto scopo, potrà: - favorire e promuovere la pratica del canto corale attraverso attività di studio, preparazione e prove per eseguire programmi di musica polifonica sacra , profana, musica popolare etc.; - individuare, sollecitare, promuovere e realizzare iniziative volte al miglioramento tecnico-musicale della coralità amatoriale (corsi per direttori di coro, corsi di preparazione musicale e vocale per cantori, seminari di studio e convegni sulla pratica e la cultura corale, ecc.); - favorire e promuovere incontri corali ad ogni livello e sviluppare forme di collaborazione, di coprodu¬zione e di coordinamento fra le diverse realtà che operano nel settore musicale; - organizzare, ove e quando possibile, senza escludere la collaborazione di altri organismi, concorsi, rassegne guidate, manifestazioni e concerti; - produrre, divulgare e promuovere testi, rappresentazioni musicali, teatrali, performance e creazioni multimediali; - organizzare seminari e conferenze, incontri e dibattiti sui temi della musica, dell’arte e della cultura; - sviluppare, ove possibile, iniziative di collegamento e di collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni e Istituzioni musicali, culturali e scolastiche (quando si ritenga necessaria la qualificazione dell’attività corale quale mezzo propedeutico e primario dell’Educazione Musicale), nonché con operatori musicali che agiscono nel territorio; - organizzare laboratori musicali, teatrali e di arte. Seminari, corsi, stage e iniziative similari; - promuovere lo svolgimento di iniziative e attività culturali, musicali, teatrali atte a consentire una più elevata qualità della vita; - promuovere attività di aggregazione-animazione, rivolte soprattutto a giovani ed anziani, attraverso la realizzazione di momenti di gioco-studio volti a favorire un corretto ed armonico sviluppo e scambio intergenerazionale; - far conoscere la propria attività nel territorio attraverso la diffusione di un bollettino informativo; - sviluppare rapporti e collaborazioni con organizzazioni corali regionali, nazionali e internazionali non escludendo l’adesione a tali organizzazioni; - promuovere, nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto, ogni altra attività tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e diffondere e far conoscere la propria attività.

Art. 3

Attribuzione della rappresentanza legale La rappresentanza legale spetta al Presidente.

Art. 4

Soci Possono diventare soci dell’Associazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche e gli Enti pubblici e privati non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle. Il numero dei soci è illimitato. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. I soci si dividono in: a. fondatori b. ordinari Soci fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; essi rimangono tali per tutta la durata dell’Associazione e devono essere in regola con il versamento della quota associativa. Soci ordinari: tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell’Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.

Art. 5

Soci onorari Sono quelle persone alle quali l'Associazione deve riconoscenza in considerazione di particolari meriti acquisiti nel campo dello sviluppo della cultura musicale: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non partecipano alle cariche sociali e non hanno diritto di voto in Assemblea.

Art. 6

I sostenitori Sono tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Non partecipano alle cariche sociali e non hanno diritto di voto in Assemblea, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Art. 7

Ammissione dei soci Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. All’atto dell’ammissione, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione nel libro dei soci con contestuale rilascio della tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Art. 8

Diritti dei soci Tutti i soci fondatori e ordinari hanno uguali diritti. La qualifica di socio dà diritto: - a partecipare e ad essere informati su tutte le attività promosse dall’associazione; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione; - a convocare l’Assemblea e proporre l’ordine del giorno come regolamentato dall’art. 13 del presente Statuto; - a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; - hanno diritto di recedere dall’ Associazione.

Art. 9

Doveri dei soci I soci sono tenuti: - a rispettare e a far rispettare le norme dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; - a non divulgare il materiale didattico (partiture corali e strumentali) realizzate e/o arrangiate dal M° Direttore. - al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 10

Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio si perde: a) per morosità nel pagamento della quota associativa; b) dietro presentazione di dimissioni scritte motivate o per recesso volontario; c) per esclusione; d) per decesso; a.1 Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, malgrado l’invito formale da parte del Consiglio Direttivo, comporta automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. b.1 Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. c.1 L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio : - che non ottemperi alle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; - che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; - che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali all’Associazione. Il socio espulso può ricorrere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell’esclusione, al Presidente, il quale entro 15 giorni convocherà il Consiglio Direttivo per esaminare le controdeduzioni del socio. Qualora il Consiglio Direttivo confermi l’espulsione, è facoltà del socio espulso ricorrere all’Assemblea dei soci. Il ricorso non sospende l’efficacia dell’esclusione. La ratifica finale sarà a carico dell’Assemblea dei soci e la votazione avverrà a scrutinio segreto e con la maggioranza della metà più uno dei presenti, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. In ogni caso, il socio dimissionario, radiato/espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio sociale. E’ altresì tenuto alla restituzione di tutto il materiale didattico e non, ricevuto dall’ Associazione.

Art. 11

Organi sociali e cariche elettive Sono organi sociali dell’Associazione: a) L’Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Collegio Sindacale, organo facoltativo laddove e se nominato.

Art. 12

L’Assemblea dei Soci L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e dell’attuazione, sulle decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria: a) elezione del Consiglio Direttivo; b) eventuale elezione del Collegio Sindacale; c) approvazione del rendiconto economico-finanziario; d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere; e) approvazione di eventuali regolamenti; f) deliberazioni in merito all’esclusione dei soci; L’Assemblea straordinaria provvede a deliberare: • sulle proposte di modificazioni dello Statuto; • sullo scioglimento dell’Associazione; • sul trasferimento della sede sociale; • sulla nomina e sui poteri dei liquidatori; • su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dalle Legge o dal presente Statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo. In caso di assenza del Segretario del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede a nominare la persona che procede alla verbalizzazione dell’Assemblea.

Art. 13

Convocazione e funzionamento dell’Assemblea La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e nei luoghi dell’attività per almeno 15 giorni prima del giorno previsto. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di utilizzare altre forme di comunicazione per meglio pubblicizzarla. La convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione a distanza di almeno un giorno dalla prima. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario. L’assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione dell’ordine del giorno, dal Collegio Sindacale, laddove e se nominato o da almeno 1/10 degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto di voto i maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 14

Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso tra i 7 e i 13 membri eletti fra gli associati e determinato in via preventiva dall’Assemblea stessa; ciascun socio esprimerà le proprie preferenze con un numero massimo pari alla metà arrotondata per difetto. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili; le cariche sono gratuite. Il Consiglio direttivo potrà istituire commissioni temporanee e/o permanenti per lo studio o la realizzazione di particolari scopi compatibili con lo Statuto; di tali commissioni possono venire chiamati a farne parte, esperti o professionisti, sia associati che non, i quali, per competenze e capacità, risultino necessari per le attività delle commissioni stesse. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario e ha facoltà di revoca. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione, da inviarsi 8 gg prima, è fatta con comunicazione scritta anche a mezzo e-mail con obbligo di conferma da parte dell’interessato. La convocazione si ritiene comunque valida qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo. Le sedute sono valide quando vi interviene la maggioranza dei componenti il Direttivo e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Non è ammessa delega per il voto e le votazioni sono di norma palesi. Le deliberazioni del Consiglio direttivo dovranno essere verbalizzate nell’apposito libro dal Segretario e sottoscritte dal Presidente, o da chi ha presieduto la riunione, unitamente al Segretario stesso e conservate agli atti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta al Consiglio: a) curare l’esecuzione delle delibere assembleari; b) predisporre all’assemblea il programma annuale di attività; c) presentare annualmente all’assemblea, per l’approvazione: - la relazione; - il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio; - il bilancio preventivo per l’anno in corso; d) predisporre gli eventuali regolamenti interni; e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale; f) deliberare circa il recesso; rimettere all’attenzione dell’Assemblea l’eventuale esclusione degli associati; g) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci; h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro su proposta dei membri delle commissioni stesse; i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; j) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse; k) porre in essere tutte le azioni e tutte le attività volte al raggiungimento del fine dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo si astiene dal voto, nell’assemblea dei soci, quando si tratta dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale.

Art. 15

Sostituzione Membri del Consiglio Direttivo In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l’Assemblea per provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 16

Presidente Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile. Ha il compito di: a) presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci; b) stabilire l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e presiederle; c) coordinare l’attività dell’Associazione; d) curare l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti; e) promuovere e sovrintendere le iniziative e le manifestazioni dell’Associazione; f) regolare e sorvegliare sull’andamento sociale ed artistico della stessa. Il Presidente può delegare talune sue funzioni, sentito il parere del Consiglio Direttivo, in tutto o in parte al Vice Presidente o a un membro del C.D. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 17

Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali sia appositamente delegato.

Art. 18

Tesoriere Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; s'incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il bilancio o rendiconto consuntivo e provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19

Segretario Il Segretario cura la parte organizzativa dell’Associazione; in particolare: - redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea che trascrive su appositi libri, affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Una copia dei verbali redatti sarà a disposizione per essere visionata su richiesta; - conserva ed archivia la documentazione ufficiale del Coro nonché le partiture dei brani in repertorio; - cura la corrispondenza dell’Associazione e tiene l’elenco aggiornato dei soci.

Art. 20

Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno un Presidente. Il Collegio deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico–finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico – finanziario.

Art. 21

Risorse economiche – Fondo comune L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, ecc. svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e di terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, gite e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 22

Esercizio Sociale L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio Sindacale, laddove e se nominato, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.

Art. 23

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali ( assemblea, consiglio direttivo, collegio dei sindaci e soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 24

Scioglimento Qualora avvenga che le condizioni dell’Associazione siano tali da renderle impossibile di proseguire con onore nel nobile fine per il quale è istituita, se ne potrà pronunziare lo scioglimento. Tale scioglimento dovrà essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le eventuali obbligazioni in essere. L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 26-09-2000 e al DPCM n. 329 del 21-03-2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25

Norma finale Il presente Statuto, strutturato in complessivi 25 articoli, è integralmente accettato dai soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.