Regolamento elettorale dell'associazione

1. Premessa
Il presente documento è considerato regolamento interno all’associazione ed ha funzione di coordinare le operazione elettorali relative all’elezione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo uscente rimane in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio.
Hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni elettore può ricevere una sola delega firmata da un elettore che non può essere presente, redatta su apposito modulo.
Le deleghe devono essere consegnate alla Commissione elettorale in sede di elezione.
I Consiglieri non possono ricevere alcun compenso per la loro attività .
2. Candidature.
La candidatura deve essere consegnata, almeno due settimane prima dell’indizione dell’Assemblea per le votazioni, ad un membro del Consiglio Direttivo, che ne rilascerà ricevuta.
L’elenco, con i nomi dei candidati, verrà affisso nei locali dell’attività una settimana prima delle votazioni.
Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico.
3. Commissione Elettorale
Nella delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo, sentita la disponibilità degli associati, provvede a nominare la Commissione Elettorale; non possono far parte della commissione i consiglieri uscenti e gli associati che presentano la propria candidatura.
La Commissione Elettorale svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni, e sarà composta da un Presidente, due scrutatori uno dei quali con funzioni di Segretario.
In caso di urgenza, la sostituzione dei componenti della Commissione Elettorale può essere disposta dal Presidente.
La commissione avrà il compito di predisporre gli elenchi degli associati elettori e dei candidati e di accertare l’esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista per l’elezione del Consiglio (essere in regola con il pagamento della quota associativa); curerà , in accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati, le urne, gli elenchi e i verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa.
Il Presidente della commissione elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.
Per le elezioni la Commissione Elettorale verifica, alla prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In caso affermativo il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione, in caso contrario rinvia la votazione alla seconda convocazione.
Le votazioni dovranno durare al massimo 2 ore dello stesso giorno in cui sono iniziate, e sono chiuse, con l’espressione di voto dell’ultimo elettore presente nella sala, nel tal termine.
In caso di parità si procederà al ballottaggio che può aver luogo entro sette giorni dalla data delle votazioni.
La votazione può essere chiusa anche prima dell’orario previsto, ma solo dopo che tutti gli aventi diritto al voto, quali risultano dagli elenchi ufficiali dei votanti, abbiano esercitato il diritto di voto.
Le operazioni di voto e di spoglio si svolgeranno esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, durante l’Assemblea appositamente convocata.
4. Ricorsi
1. Il Socio attivo escluso dagli elenchi può proporre ricorso per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale entro 2 giorni dall’affissione degli elenchi.
2. Ogni altro ricorso deve essere proposto entro il giorno successivo alla affissione dei risultati elettorali, alla Commissione Elettorale in carica alla indizione delle elezioni, che decide in via definitiva nei successivi 2 giorni. In mancanza di risposta espressa il ricorso si intende respinto.

5. Espressione del voto
Ad ogni elettore, previa identificazione annotata a margine dell’elenco in cui risulta incluso, viene consegnato un esemplare di scheda elettorale ed esprime il voto nel luogo predisposto, senza la presenza di alcun’altra persona.
Il voto viene espresso mediante l’apposizione di una croce dalla quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.
Ciascun elettore può esprimere un voto per ogni candidato, fino a un massimo della metà del numero dei candidati arrotondata per difetto.
L’elettore consegna l’esemplare della scheda elettorale ripiegata, contenente il voto da lui espresso, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell’urna sigillata.
Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quello previsto.
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio che avrà luogo con le modalità previste dal presente regolamento.
6. Chiusura delle votazioni
Il Presidente della Commissione Elettorale, dichiarate chiuse le votazioni, appone un sigillo sull’urna contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l’espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti.
7. Scrutinio e proclamazione
Terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale procederà allo scrutinio dei risultati.
Il Comitato Elettorale, non appena in possesso dei dati di rispettiva competenza provvede a:
1. decidere su eventuali ricorsi;
2. assegnare o annullare le eventuali schede contestate
3. proclamare gli eletti.
Il Comitato Elettorale decide, secondo le norme del presente Regolamento, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni allo stesso affidate e dallo stesso controllate.
Per ogni controversia è referente il Comitato Elettorale.
8. Verbale delle Operazioni Elettorali
Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.
Il verbale verrà conservato presso la sede dell’Associazione insieme a:
a) l’elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione;
b) le schede scrutinate ed assegnate;
c) le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.
9. Insediamento
Il Comitato Elettorale dà notizia, mediante apposito comunicato o sul sito internet dell’Associazione, della proclamazione degli eletti e dei risultati elettorali. A partire dalla data di tale comunicazione il nuovo Consiglio risulta operativo e, nella persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, indice la sua prima riunione entro 20 gg, in concomitanza della quale avviene l’insediamento effettivo.
Solamente tra i consiglieri eletti il nuovo Consiglio Direttivo eleggerà il Presidente,
il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Nel caso si rendesse vacante prima dell’insediamento, per qualsiasi motivo, un posto nel Consiglio Direttivo, sarà chiamato a coprirlo quel Socio che alle elezioni è risultato il primo dei non eletti.